Art. 3.

      1. La polizza di assicurazione per la responsabilità è stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'importo delle somme ivi stabilito è aggiornato, ove se ne ravvisi la necessità, con la medesima procedura di cui al citato comma 1.